Pubblicata la dashboard degli asili nido con le risorse 2025 20/12/2024
Dopo l’approvazione in Conferenza Stato Città sono ora disponibili le dashboard che illustrano la ripartizione delle risorse destinate ai Comuni per il 2025.
Novità metodologiche per il 2025
La Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard ha definito e pubblicato le note metodologiche relative alle risorse assegnate per il 2025. Queste, approvate in Conferenza Stato-Città, offrono un quadro dettagliato delle modalità di rendicontazione e introducono alcune importanti novità per gli asili nido:
- Riserva di posti: È possibile riservare posti nei servizi di asilo nido, anche in assenza di utenti frequentanti, per garantire una maggiore disponibilità.
- Anticipatari: Viene introdotta la possibilità per i Comuni fino a 5.000 abitanti di rendicontare le risorse utilizzando la categoria degli “anticipatari”, ovvero i bambini che accedono alla scuola materna statale e paritaria prima dei 3 anni.
Strumenti di analisi e trasparenza
Le dashboard pubblicate sul portale
Obiettivi in Comune - Proiezioni rappresentano un importante strumento di analisi per i Comuni. Consentono di monitorare l’assegnazione degli obiettivi di servizio e delle relative risorse al fine di pianificare interventi mirati.
Obiettivi a lungo termine
Il nuovo Fondo mira a consolidare e potenziare i servizi essenziali per le comunità locali, promuovendo un’equità concreta nell’erogazione dei servizi a livello territoriale. Le risorse del Fondo non rappresentano trasferimenti straordinari, ma fondi a regime, con una visione di lungo termine.
Obiettivi di servizio degli asili nido
Le maggiori risorse assegnate per il potenziamento dei servizi di asilo nido salgono di 70 milioni di euro, passando dai 230 milioni di euro del 2024 ai 300 milioni di euro del 2025.
Per quanto riguarda i servizi degli asili nido, la rendicontazione può avvenire avvalendosi di una o più delle seguenti opzioni:
- ampliando la disponibilità del servizio:
- negli asili nido comunali gestiti dall’ente (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
- in base ad accordi/convenzioni con riserva di posti con comuni vicini, con gli ambiti territoriali di riferimento o ad altra forma associata che svolgono il servizio di asilo nido per conto dell’ente;
- ricorrendo ad accordi/convenzioni con riserva di posti con gli asili nido o micronidi privati;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate:
- alle famiglie con voucher/contributi per agevolare l’utilizzo del servizio di asilo nido o micronido sul territorio;
- all’ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi posti per l’utenza dell’Ambito territoriale di riferimento;
- agli asili nido o micronidi pubblici e privati in base ad accordi/convenzioni che prevedono la riduzione delle tariffe a carico delle famiglie;
- altre modalità autonomamente determinate riconducibili a:
- servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.
Due importanti novità per i piccoli Comuni riguardano la riserva di posti, anche in assenza di utenti frequentanti, e la possibilità di rendicontazione con gli “anticipatari”.
La riserva di posti presso asili nido, pubblici o privati, consente al Comune di assicurare la continuità e la prontezza del servizio di asilo nido sul territorio. Pertanto, la riserva di posti contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato, anche in assenza di utenti frequentanti nel breve periodo.
I Comuni fino a 5 mila abitanti che, a causa del ridottissimo numero di bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 e i 36 mesi e di oggettive condizioni territoriali che ostacolano i collegamenti con i centri limitrofi, non siano nelle condizioni di attivare nuovi posti nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) punti 1 e 3, neppure per Ambito territoriale o associazione con altri Comuni vicini, ai fini del computo degli utenti per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato possono ricomprendere i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia statale o paritaria ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (cosiddetti “anticipatari”).