Novità: spazi gioco e ATS
Ai fini della rendicontazione degli obiettivi di servizio potranno concorrere anche il numero di bambini in età 3-36 mesi iscritti alle sezioni primavera (articolo 2, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), agli spazi gioco (articolo 2, comma 3, lettera c, punto 1) e ai nidi domiciliari (articolo 2, comma 3, lettera c, punto 3), a condizione che il servizio sia strutturato su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento ad uno o più educatori in modo continuativo.
Inoltre, il Comune potrà trasferire le risorse aggiuntive assegnate all’Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti nel Comune stesso e/o nell’Ambito territoriale di riferimento.
Sulla base dei problemi emersi a seguito della compilazione di oltre 2.000 relazioni di rendicontazione sulla piattaforma “Obiettivi in comune” predisposta da IFEL a supporto dei Comuni, IFEL ha sollecitato la Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard a chiarire alcuni importanti aspetti delle rendicontazioni.
- In particolare, l’ente locale già poteva potenziare il servizio di asilo nido nei seguenti modi:
- ampliando la disponibilità del servizio negli asili nido comunali (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con comuni vicini che svolgono il servizio di asilo nido, con riserva di nuovi posti;
- ricorrendo a convenzioni con gli asili nido o micronidi privati, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido o micronido sul territorio.
Due le novità di rilievo approvate nella Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard del 27 febbraio 2023:
1) Il Comune potrà trasferire le risorse aggiuntive assegnate all’Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti nel Comune stesso e/o nell’Ambito territoriale di riferimento.
2) Sono state precisate le altre modalità autonomamente determinate che potranno concorrere al raggiungimento degli obiettivi di servizio: “le altre modalità autonomamente determinate riconducibili ai servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo”.