Ambiti territoriali per il sociale (ATS)

Si, anche gli Ambiti territoriali per il sociale (ATS) possono compilare le schede di rendicontazione per conto dei Comuni afferenti. Questa è una importante novità progettata da IFEL per rispondere alle esigenze di tutti gli attori del territorio coinvolti nel processo di finanziamento e sviluppo dei servizi sociali dei Comuni.

L’ambito territoriale può compilare la pratica di rendicontazione dei Comuni di riferimento in tutti i suoi campi, modificarla e salvarla in ogni momento. Non può, invece, inserire nuove pratiche né cancellarle: tali funzionalità restano appannaggio dei Comuni.

È sufficiente che l’ATS interessato alla compilazione per il sociale invii una e-mail all’indirizzo infosociale@fondazioneifel.it richiedendo le credenziali di accesso.

Spesa Storica

Ai fini della verifica degli obiettivi di servizio per il sociale, la spesa storica di riferimento è quella determinata in sede di definizione dei fabbisogni standard per l’anno 2017. Tale spesa storica è calcolata mediante la riclassificazione ed integrazione degli impegni di spesa correnti riportati nei Certificati Consuntivi, operata tramite il Questionario FC40U e le cui modalità di riclassificazione sono riportate nella Nota Tecnica “Obiettivi di servizi e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerti”, Tabella 1 (Cfr. G.U. n.209 del 1/09/2021).

Nel caso di gestione dei servizi sociali da parte di un’Unione dei Comuni, la spesa storica del comune è integrata con la “Quota della spesa dell’Unione eccedente i trasferimenti ricevuti dai Comuni, attribuita in base alla popolazione di riferimento per il calcolo dei fabbisogni standard”. Al fine di gestire in modo corretto la spesa complessiva per i servizi esternalizzati ai consorzi o agli ambiti, nel questionario dei fabbisogni standard è stato appositamente inserito il rigo X12, specifico per le integrazioni alle voci di bilancio non rilevate dal Certificato Consuntivo. In particolare, i contributi di regione, provincia e Servizio sanitario nazionale possono in alcuni casi non transitare dal bilancio comunale, ma essere percepiti direttamente dalle società esterne, dagli ambiti o dai consorzi che gestiscono il servizio per conto dell’ente compilatore. In questi casi le relative somme vanno riportate, per la quota relativa al singolo ente locale, in X12 fra le Integrazioni alle voci di bilancio non rilevate dal Certificato Consuntivo.

La “Quota della spesa storica dell’Unione eccedente i trasferimenti ricevuti dai comuni” è ottenuta riproporzionando la spesa dell’Unione sulla popolazione del comune stesso. La spesa storica di riferimento dell’Unione si calcola seguendo lo schema ripotato nella Tabella 1, Nota Tecnica “Obiettivi di servizi e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerti”, Tabella 1 (Cfr. G.U. n.209 del 1/09/2021).

La forma associata

Il raggiungimento dell’obiettivo di servizio può essere certificato a livello di singolo Comune, oppure assolto attraverso il trasferimento delle risorse aggiuntive effettive all’Ambito territoriale sociale di appartenenza o ad altra forma associata (Unione di Comuni, Consorzio e Convenzione), sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali di ambito o di altra forma associata. 

Ai fini del monitoraggio del livello dei servizi offerti, l’obbligo di rendicontazione è in capo ai singoli Comuni. Nel caso il Comune svolga in tutto o in parte il servizio tramite forma associata, spetterà al Comune richiedere le informazioni necessarie alla forma associata.  La forma associata (Consorzio, Ambito, Unione di Comuni) dovrà supportare i singoli comuni nella individuazione delle informazioni da inserire nella scheda di monitoraggio.

Rendicontazione delle risorse aggiuntive assegnate

La compilazione del Quadro 3 di rendicontazione delle risorse aggiuntive assegnate per il miglioramento del servizio è richiesta ai soli Comuni che presentano una spesa storica per il sociale inferiore al relativo fabbisogno standard. Si ricorda inoltre che non è previsto l’obbligo di rendicontazione dell’utilizzo delle risorse aggiuntive per i Comuni che, pur non raggiungendo l’obiettivo di servizio, registrano un’assegnazione di risorse aggiuntive inferiori a 1.000 euro.

Si perviene ad una completa rendicontazione delle risorse aggiuntive assegnate quando l’importo complessivo della “spesa aggiuntiva” rendicontata (rigo R15 colonna 1) è maggiore o uguale all’importo delle risorse aggiuntive assegnate (rigo R09). Va evidenziato che in molti casi l’importo complessivo della “spesa aggiuntiva” rendicontata (rigo R15 colonna 1) può essere maggiore rispetto all’importo delle risorse aggiuntive assegnate (rigo R09) perché la “spesa aggiuntiva” relativa all’assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato (rigo R10), all’assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio (rigo R11) e all’incremento del numero di utenti serviti (rigo R13) viene valorizzata automaticamente dall’applicativo utilizzando degli importi convenzionali (50.000 euro per ogni neoassunto, 1.072 euro per ogni utente aggiuntivo).

Numero di abitanti 2021

Come riportato nelle istruzioni di compilazione della rendicontazione, “al rigo R03 va indicata la popolazione residente al 31/12/2021”. Al fine di agevolare la compilazione da parte dei comuni e di evitare possibili errori, il campo “R03 - Numero di abitanti 2021" viene automaticamente compilato dall'applicativo con l'informazione ufficiale pubblicata dall'ISTAT.